Il saggio affronta la questione della reviviscenza di una legge abrogata da una legge successiva fatta oggetto di referendum muovendo dalla questione della rilevanza della intentio referendaria e della sua eventuale estensione. Una tale questione è affrontata a partire dalla considerazione dei “luoghi” in cui essa si presenta, e precisamente l’interpretazione della normativa di risulta, la cd. abrogazione legislativa sufficiente ed il divieto di ripristino in via legislativa della normativa abrogata dal referendum. L’esame dei principali orientamenti dottrinali mostra come la questione della rilevanza dell’intentio referendaria, e dunque della stessa ammissibilità di una reviviscenza per referendum, discenda dalla “natura” che si decida di riconoscere al dispositivo referendario. La dottrina che attribuisce al referendum una “natura” esclusivamente ablativa esclude ogni rilevanza della intentio: il referendum presenterebbe un effetto estintivo che si darebbe “oggettivamente”, e, per ciò stesso, in modo del tutto autonomo dalle ragioni che lo hanno suscitato. L’opposto orientamento, invece, assume, quanto meno nella sostanza, una trasformazione del referendum da atto con funzioni meramente ablative in atto con funzioni, in una qualche misura, propositive e da questo fa discendere la rilevanza della voluntas referendaria e del principio regolativo/risultato, cui essa risultasse preordinata. Nel saggio si esaminano, e si criticano, entrambi questi orientamenti dottrinali, e le conclusioni cui essi pervengono, a partire dalla considerazione della “struttura” e della “funzione” che il testo costituzionale conferisce al potere referendario. Il criterio della massima espansione reciprocamente compatibile di potere referendario e potere legislativo, che a partire dalle coordinate costituzionali viene elaborato, risolve il problema dell’ammissibilità della reviviscenza per referendum in una questione di “confini”. Così non solo si perviene ad una conclusione negativa a proposito della reviviscenza che ha base nella disciplina costituzionale. Ma si risolve, anche, l’antinomia fra istanze referendarie e mediazione parlamentare attraverso composizioni conservative che garantiscano le “virtualità” di ciascun potere fino a quando non si risolvano nella compressione delle virtualità del potere antagonista.

Osservazioni sul problema della reviviscenza e sulla rilevanza della intentio referendaria: muovendo da Corte cost. n. 13/2012 (parte II)

BARCELLONA, Giuseppina
2014-01-01

Abstract

Il saggio affronta la questione della reviviscenza di una legge abrogata da una legge successiva fatta oggetto di referendum muovendo dalla questione della rilevanza della intentio referendaria e della sua eventuale estensione. Una tale questione è affrontata a partire dalla considerazione dei “luoghi” in cui essa si presenta, e precisamente l’interpretazione della normativa di risulta, la cd. abrogazione legislativa sufficiente ed il divieto di ripristino in via legislativa della normativa abrogata dal referendum. L’esame dei principali orientamenti dottrinali mostra come la questione della rilevanza dell’intentio referendaria, e dunque della stessa ammissibilità di una reviviscenza per referendum, discenda dalla “natura” che si decida di riconoscere al dispositivo referendario. La dottrina che attribuisce al referendum una “natura” esclusivamente ablativa esclude ogni rilevanza della intentio: il referendum presenterebbe un effetto estintivo che si darebbe “oggettivamente”, e, per ciò stesso, in modo del tutto autonomo dalle ragioni che lo hanno suscitato. L’opposto orientamento, invece, assume, quanto meno nella sostanza, una trasformazione del referendum da atto con funzioni meramente ablative in atto con funzioni, in una qualche misura, propositive e da questo fa discendere la rilevanza della voluntas referendaria e del principio regolativo/risultato, cui essa risultasse preordinata. Nel saggio si esaminano, e si criticano, entrambi questi orientamenti dottrinali, e le conclusioni cui essi pervengono, a partire dalla considerazione della “struttura” e della “funzione” che il testo costituzionale conferisce al potere referendario. Il criterio della massima espansione reciprocamente compatibile di potere referendario e potere legislativo, che a partire dalle coordinate costituzionali viene elaborato, risolve il problema dell’ammissibilità della reviviscenza per referendum in una questione di “confini”. Così non solo si perviene ad una conclusione negativa a proposito della reviviscenza che ha base nella disciplina costituzionale. Ma si risolve, anche, l’antinomia fra istanze referendarie e mediazione parlamentare attraverso composizioni conservative che garantiscano le “virtualità” di ciascun potere fino a quando non si risolvano nella compressione delle virtualità del potere antagonista.
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