Il presente studio opera una ricognizione tra le molteplici relazioni affettive non matrimoniali che hanno dato luogo alla formazione di modelli familiari alternativi rispetto a quello “tradizionale”. Il sostantivo “famiglia”, infatti, viene oggi riferito anche a talune unioni di fatto, la cui natura familiare, si rinviene nella sussistenza di vincoli di vario genere che, in quanto socialmente tipizzati, possono assumere una qualche rilevanza giuridica. Del resto, l’art. 2 Cost. ha consentito di scardinare le categorie concettuali tipiche del diritto di famiglia ed, in alcuni casi, la rigidità degli status. Si pensi, da ultimo, alla vicenda dei coniugi che nonostante la rettificazione dell’attribuzione di sesso ottenuta da uno di essi, hanno manifestato la volontà di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato malgrado gli effetti del c.d. divorzio imposto. Accanto a tale inusuale unione definita “quasi familiare” si collocano altre forme “parafamiliari” – si pensi alle “unioni di mutuo aiuto” – e modelli familiari non coniugali che negli anni, si sono gradualmente liberati dai giudizi di condanna che ne avevano condizionato l’estrinsecazione sul piano sociale e, conseguentemente, l’affermazione sul piano giuridico. Si pensi “famiglia ricomposta” ovvero alla “famiglia di fatto”. Nell’ottica del passaggio dai modelli familiari eterosessuali alle convivenze omosessuali, si pensi poi alla controversa ipotesi delle unioni tra persone dello stesso sesso (“famiglie omosessuali”). Ciò premesso, lo studio opera una riflessione sulle significative divergenze che si registrano sul piano della ricerca degli strumenti di regolamentazione del fenomeno: il problema di politica del diritto rimane sempre quello del se e come disciplinare il fenomeno delle unioni di fatto.

Famiglia: sostantivo plurale?

ROMEO, FILIPPO
2015-01-01

Abstract

Il presente studio opera una ricognizione tra le molteplici relazioni affettive non matrimoniali che hanno dato luogo alla formazione di modelli familiari alternativi rispetto a quello “tradizionale”. Il sostantivo “famiglia”, infatti, viene oggi riferito anche a talune unioni di fatto, la cui natura familiare, si rinviene nella sussistenza di vincoli di vario genere che, in quanto socialmente tipizzati, possono assumere una qualche rilevanza giuridica. Del resto, l’art. 2 Cost. ha consentito di scardinare le categorie concettuali tipiche del diritto di famiglia ed, in alcuni casi, la rigidità degli status. Si pensi, da ultimo, alla vicenda dei coniugi che nonostante la rettificazione dell’attribuzione di sesso ottenuta da uno di essi, hanno manifestato la volontà di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato malgrado gli effetti del c.d. divorzio imposto. Accanto a tale inusuale unione definita “quasi familiare” si collocano altre forme “parafamiliari” – si pensi alle “unioni di mutuo aiuto” – e modelli familiari non coniugali che negli anni, si sono gradualmente liberati dai giudizi di condanna che ne avevano condizionato l’estrinsecazione sul piano sociale e, conseguentemente, l’affermazione sul piano giuridico. Si pensi “famiglia ricomposta” ovvero alla “famiglia di fatto”. Nell’ottica del passaggio dai modelli familiari eterosessuali alle convivenze omosessuali, si pensi poi alla controversa ipotesi delle unioni tra persone dello stesso sesso (“famiglie omosessuali”). Ciò premesso, lo studio opera una riflessione sulle significative divergenze che si registrano sul piano della ricerca degli strumenti di regolamentazione del fenomeno: il problema di politica del diritto rimane sempre quello del se e come disciplinare il fenomeno delle unioni di fatto.
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