La lettura comunemente del whistleblower induce a ritenere che esso vada tutelato in quanto "spione" che potrebbe essere punito per la sua infedeltà o che potrebbe anche subire ritorsioni dai propri colleghi. In tale ottica è necessario creare attorno ad esso una rete di protezione quando ogni altra forma di regolazione fallisce. Volendo, invece, guardare sotto una diversa prospettiva, il whistleblower potrebbe essere, oltre che il soggetto da tutelare, una risorsa da incentivare, essendo esso colui che per primo contatta il proprio superiore per denunciare la “malpractice” dando così la possibilità di correggere le distorsioni e, magari, prevenire gli stessi reati. Il whistleblower, seconda tale diversa lettura, potrebbe essere visto come parte di una strategia per mantenere e migliorare la qualità . Il whistleblower, inoltre, non dovrebbe neanche essere inteso unicamente quale strumento sulle cui dichiarazioni fondare l’attività di contrasto alla corruzione ma, diversamente, lo strumento che fornisce l’indizio per iniziare una attività istruttoria su cui, eventualmente, basare i successivi provvedimenti, anche disciplinari. Prevenzione, così, nel vero senso letterale del termine. E le due diverse prospettive da cui guardare al whistleblower, sono, evidentemente, il frutto del contesto culturale e giuridico che precede la disciplina dell’istituto stesso, essendo inevitabile che tale contesto condizioni l’evolversi del diritto positivo.

La "cultura del whistleblower" quale strumento di emersione dei profili decisionali della pubblica amministrazione

GARGANO, GIACOMO
2016-01-01

Abstract

La lettura comunemente del whistleblower induce a ritenere che esso vada tutelato in quanto "spione" che potrebbe essere punito per la sua infedeltà o che potrebbe anche subire ritorsioni dai propri colleghi. In tale ottica è necessario creare attorno ad esso una rete di protezione quando ogni altra forma di regolazione fallisce. Volendo, invece, guardare sotto una diversa prospettiva, il whistleblower potrebbe essere, oltre che il soggetto da tutelare, una risorsa da incentivare, essendo esso colui che per primo contatta il proprio superiore per denunciare la “malpractice” dando così la possibilità di correggere le distorsioni e, magari, prevenire gli stessi reati. Il whistleblower, seconda tale diversa lettura, potrebbe essere visto come parte di una strategia per mantenere e migliorare la qualità . Il whistleblower, inoltre, non dovrebbe neanche essere inteso unicamente quale strumento sulle cui dichiarazioni fondare l’attività di contrasto alla corruzione ma, diversamente, lo strumento che fornisce l’indizio per iniziare una attività istruttoria su cui, eventualmente, basare i successivi provvedimenti, anche disciplinari. Prevenzione, così, nel vero senso letterale del termine. E le due diverse prospettive da cui guardare al whistleblower, sono, evidentemente, il frutto del contesto culturale e giuridico che precede la disciplina dell’istituto stesso, essendo inevitabile che tale contesto condizioni l’evolversi del diritto positivo.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11387/113997
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact