La relazione partirà dal tema del principio di precauzione in sede penale, alla luce in particolare della norma attuativa in tema di obblighi di comunicazione (art. 301 Testo Unico Ambiente). Si tratteranno i profili problematici del caso del petrolchimico di Porto Marghera (ovvero anzitutto la questione dell’individuazione/descrizione dell’evento prevedibile ed evitabile); la differenza, centrale a livello normativo, tra «rischio che possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva» e «rischio sufficientemente probabile che stia per verificarsi uno specifico danno ambientale»; i temi della prova scientifica nel processo penale e dell’accessibilità delle conoscenze scientifiche per l’operatore (con riferimento anche al caso-limite dell’agente con conoscenze scientifiche superiori). Dal problema della conoscibilità delle nuove acquisizioni scientifiche da parte dell’operatore, si passerà ad affrontare la questione di quando sorge per quest’ultimo l’obbligo di adottare tecniche più avanzate, in particolare laddove l’operatore agisca nel rispetto di norme giuridiche, divenute obsolete. Verranno analizzati, infine, i problemi delle difficoltà economiche e dei tempi per l’adeguamento dell’operatore alle tecniche più avanzate, recentemente posti dal caso ILVA.

La tutela dell’ambiente e della salute, dal caso Porto Marghera al caso Ilva: profili giuridici

di landro
2017-01-01

Abstract

La relazione partirà dal tema del principio di precauzione in sede penale, alla luce in particolare della norma attuativa in tema di obblighi di comunicazione (art. 301 Testo Unico Ambiente). Si tratteranno i profili problematici del caso del petrolchimico di Porto Marghera (ovvero anzitutto la questione dell’individuazione/descrizione dell’evento prevedibile ed evitabile); la differenza, centrale a livello normativo, tra «rischio che possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva» e «rischio sufficientemente probabile che stia per verificarsi uno specifico danno ambientale»; i temi della prova scientifica nel processo penale e dell’accessibilità delle conoscenze scientifiche per l’operatore (con riferimento anche al caso-limite dell’agente con conoscenze scientifiche superiori). Dal problema della conoscibilità delle nuove acquisizioni scientifiche da parte dell’operatore, si passerà ad affrontare la questione di quando sorge per quest’ultimo l’obbligo di adottare tecniche più avanzate, in particolare laddove l’operatore agisca nel rispetto di norme giuridiche, divenute obsolete. Verranno analizzati, infine, i problemi delle difficoltà economiche e dei tempi per l’adeguamento dell’operatore alle tecniche più avanzate, recentemente posti dal caso ILVA.
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