La Corte costituzionale con sentenza n. 122 del 2017 ha ritenuto legittime le limitazioni che l’Amministrazione penitenziaria ha imposto ai detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis ord. penit. a proposito della ricezione e della spedizione di libri e riviste a stampa. La Corte costituzionale era chiamata ad “un’ardua sentenza”: far propendere l’ago della bilancia verso una maggiore afflizione del regime previsto dall’art. 41-bis ord. penit. in ragione di esigenze di prevenzione e sicurezza o contemperare queste ultime con il diritto all’informazione, allo studio e al mantenimento delle relazioni familiari. Si è preferito dare prevalenza alle istanze securitarie, ma così facendo si è, probabilmente, persa un’occasione per riaffermare il primato della giurisdizione nella sua più ampia estensione durante la fase della esecuzione della pena. Il punto, però, è che un libro è qualcosa di più di un oggetto o di un pacco, possiede una dimensione immateriale che va oltre la sua corporeità. Il detenuto non deve subire limitazioni nella scelta delle letture, non solo perché ciò rientra nel suo diritto fondamentale all’informazione e allo studio, ma anche perché la scelta di un libro è espressione della personalità del suo lettore. La possibilità di ricevere libri e riviste andrebbe vista nell’ottica dell’affermazione della dignità umana del detenuto, che in quanto privo della libertà e, conseguentemente, del libero accesso alla stampa e alla editoria, deve avere riconosciuta una tutela rafforzata di tali diritti, giacché strettamente attinenti al nucleo essenziale dei valori di personalità che trovano fondamento nell’art. 2 Cost. Trattandosi di un diritto che rientra nel nucleo dei diritti fondamentali del detenuto, un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina avrebbe potuto portare a ritenere come necessario l’intervento del giudice. A tal fine, lo strumento previsto dall’art. 18-ter ord. penit. sarebbe stato idoneo allo scopo. Tale istituto avrebbe potuto dare riconoscimento, in concreto, al diritto alla lettura, il quale risulta essere particolarmente prezioso per chi conserva un nucleo davvero minimo di diritti fondamentali. Perché il libro non è un semplice oggetto; come diceva Flaiano, è «l’unico oggetto inanimato ¬che possa avere sogni».

COSA SI NASCONDE DENTRO UN LIBRO. RIFLESSIONI SU ALCUNE RESTRIZIONI DEL REGIME DEL C.D. “CARCERE DURO”

Agata Ciavola
2017-01-01

Abstract

La Corte costituzionale con sentenza n. 122 del 2017 ha ritenuto legittime le limitazioni che l’Amministrazione penitenziaria ha imposto ai detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis ord. penit. a proposito della ricezione e della spedizione di libri e riviste a stampa. La Corte costituzionale era chiamata ad “un’ardua sentenza”: far propendere l’ago della bilancia verso una maggiore afflizione del regime previsto dall’art. 41-bis ord. penit. in ragione di esigenze di prevenzione e sicurezza o contemperare queste ultime con il diritto all’informazione, allo studio e al mantenimento delle relazioni familiari. Si è preferito dare prevalenza alle istanze securitarie, ma così facendo si è, probabilmente, persa un’occasione per riaffermare il primato della giurisdizione nella sua più ampia estensione durante la fase della esecuzione della pena. Il punto, però, è che un libro è qualcosa di più di un oggetto o di un pacco, possiede una dimensione immateriale che va oltre la sua corporeità. Il detenuto non deve subire limitazioni nella scelta delle letture, non solo perché ciò rientra nel suo diritto fondamentale all’informazione e allo studio, ma anche perché la scelta di un libro è espressione della personalità del suo lettore. La possibilità di ricevere libri e riviste andrebbe vista nell’ottica dell’affermazione della dignità umana del detenuto, che in quanto privo della libertà e, conseguentemente, del libero accesso alla stampa e alla editoria, deve avere riconosciuta una tutela rafforzata di tali diritti, giacché strettamente attinenti al nucleo essenziale dei valori di personalità che trovano fondamento nell’art. 2 Cost. Trattandosi di un diritto che rientra nel nucleo dei diritti fondamentali del detenuto, un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina avrebbe potuto portare a ritenere come necessario l’intervento del giudice. A tal fine, lo strumento previsto dall’art. 18-ter ord. penit. sarebbe stato idoneo allo scopo. Tale istituto avrebbe potuto dare riconoscimento, in concreto, al diritto alla lettura, il quale risulta essere particolarmente prezioso per chi conserva un nucleo davvero minimo di diritti fondamentali. Perché il libro non è un semplice oggetto; come diceva Flaiano, è «l’unico oggetto inanimato ¬che possa avere sogni».
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11387/128985
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