L’autrice affronta in particolare il tema del risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto dominicale. A tal fine l’autrice ritiene che occorra verificare, in primo luogo, se il diritto di proprietà possa essere considerato come un diritto fondamentale della persona. Il saggio esamina il diritto italiano ed il diritto sovranazionale ( Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell’uomo e art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, c.d. Carta di Nizza) soffermandosi sulla più recente giurisprudenza che ha escluso che il risarcimento del danno non patrimoniale possa essere limitato ai casi di lesione di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell’apertura dell’art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all’interprete rinvenire - nel complesso sistema costituzionale - indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente, rilevanti per l’ordinamento.

Risarcimento del danno da lesione del diritto di proprietà in RI.DA.RE. - Risarcimento danno e responsabilità. Portale Tematico della Giuffrè. Database ad aggiornamento continuo. Giuffrè editore. ISSN 2384-9851

Sciarrino Vera
2016-01-01

Abstract

L’autrice affronta in particolare il tema del risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del diritto dominicale. A tal fine l’autrice ritiene che occorra verificare, in primo luogo, se il diritto di proprietà possa essere considerato come un diritto fondamentale della persona. Il saggio esamina il diritto italiano ed il diritto sovranazionale ( Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione Europea per la tutela dei diritti dell’uomo e art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, c.d. Carta di Nizza) soffermandosi sulla più recente giurisprudenza che ha escluso che il risarcimento del danno non patrimoniale possa essere limitato ai casi di lesione di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell’apertura dell’art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all’interprete rinvenire - nel complesso sistema costituzionale - indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente, rilevanti per l’ordinamento.
2016
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11387/130886
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