In tempi di acclarata crisi delle forme novecentesche della rappresentanza politico-democratica è possibile «ridurre la responsabilità politica esclusivamente al potere di critica e di rimozione dei governanti, oppure proprio l’impiego di questa locuzione sta ad esprimere la particolare complessità della relazione fra governanti e governati in un ordinamento democratico?». Tale questione assume speciale rilevanza, a causa della complessità strutturale ed istituzionale dei contemporanei ordinamenti statali c.d. “multilivello”: è infatti possibile “misurare” la qualità di una legge in base alla sua maggiore (o minore) effettiva corrispondenza con l’interesse (o gli interessi) che ne abbiano determinato l’approvazione? Oppure tale qualità dipende dalla natura (quanto più) generale dell’interesse perseguito? Sotto questo profilo appare meritevole di approfondimento il fenomeno della c.d. “rappresentatività” delle lobby ovvero, in specie, della loro “accountability”: il contributo loro offerto alla elaborazione delle politiche pubbliche potrebbe infatti qualificarsi sotto un duplice aspetto: sia come «canale ulteriore per consentire […] forme di partecipazione dei gruppi al processo di decision making» sia come «strumento di legittimazione delle decisioni assunte da una classe politica sempre più svincolata non solo dalla teoria della rappresentanza politica come mandato elettorale, ma anche dai consueti circuiti di responsiveness e accountability» tipici, invece, dei partiti. In un sistema di governo multilivello, il lobbying pare accreditarsi quale «componente rilevante del processo democratico», ovverosia nuova forma «di partecipazione istituzionale della società civile organizzata», grazie non soltanto alla sua funzione «di [rap]presentazione delle componenti più organizzate e dinamiche» della collettività ma soprattutto alla sua capacità di surrogazione (parziale) della forma tradizionale di rappresentanza politica, mediante la interlocuzione «specifica con gli attori partitici ed istituzionali». Resta da definire, semmai, “quali” siano le lobby territoriali e “quale” sia – se v’è – il processo istituzionale migliore che possa assicurarne la integrazione democratica.

Le "lobby dei federalismi": brevi considerazioni sulla organizzazione e sulla attività territoriale dei gruppi di pressione nel multilevel system of government

R. Di Maria
2018-01-01

Abstract

In tempi di acclarata crisi delle forme novecentesche della rappresentanza politico-democratica è possibile «ridurre la responsabilità politica esclusivamente al potere di critica e di rimozione dei governanti, oppure proprio l’impiego di questa locuzione sta ad esprimere la particolare complessità della relazione fra governanti e governati in un ordinamento democratico?». Tale questione assume speciale rilevanza, a causa della complessità strutturale ed istituzionale dei contemporanei ordinamenti statali c.d. “multilivello”: è infatti possibile “misurare” la qualità di una legge in base alla sua maggiore (o minore) effettiva corrispondenza con l’interesse (o gli interessi) che ne abbiano determinato l’approvazione? Oppure tale qualità dipende dalla natura (quanto più) generale dell’interesse perseguito? Sotto questo profilo appare meritevole di approfondimento il fenomeno della c.d. “rappresentatività” delle lobby ovvero, in specie, della loro “accountability”: il contributo loro offerto alla elaborazione delle politiche pubbliche potrebbe infatti qualificarsi sotto un duplice aspetto: sia come «canale ulteriore per consentire […] forme di partecipazione dei gruppi al processo di decision making» sia come «strumento di legittimazione delle decisioni assunte da una classe politica sempre più svincolata non solo dalla teoria della rappresentanza politica come mandato elettorale, ma anche dai consueti circuiti di responsiveness e accountability» tipici, invece, dei partiti. In un sistema di governo multilivello, il lobbying pare accreditarsi quale «componente rilevante del processo democratico», ovverosia nuova forma «di partecipazione istituzionale della società civile organizzata», grazie non soltanto alla sua funzione «di [rap]presentazione delle componenti più organizzate e dinamiche» della collettività ma soprattutto alla sua capacità di surrogazione (parziale) della forma tradizionale di rappresentanza politica, mediante la interlocuzione «specifica con gli attori partitici ed istituzionali». Resta da definire, semmai, “quali” siano le lobby territoriali e “quale” sia – se v’è – il processo istituzionale migliore che possa assicurarne la integrazione democratica.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11387/133099
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