L’atto tributario consegnato a persona di famiglia o addetta alla casa o all’ufficio fa sorgere un’automatica presunzione di avvenuta ricezione e conoscibilità del medesimo atto dovendosi, infatti, applicare l’art. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 602/1973 in ragione del quale ai fini del perfezionamento della notifica non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario ovvero l’invio della c.d. raccomandata informativa all’effettivo destinatario dell’atto tributario.

La notifica dell'atto tributario si perfeziona anche mediante consegna al familiare dell'effettivo destinatario.

ANDREA PURPURA
2018-01-01

Abstract

L’atto tributario consegnato a persona di famiglia o addetta alla casa o all’ufficio fa sorgere un’automatica presunzione di avvenuta ricezione e conoscibilità del medesimo atto dovendosi, infatti, applicare l’art. 26, terzo comma, del D.P.R. n. 602/1973 in ragione del quale ai fini del perfezionamento della notifica non è richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario ovvero l’invio della c.d. raccomandata informativa all’effettivo destinatario dell’atto tributario.
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