I giudici comunitari, con sentenza in causa C-69/17 del 2018, hanno stabilito che non può non riconoscersi in capo al contribuente il diritto a detrarre l’IVA laddove questo abbia effettuato acquisti nel lasso di tempo in cui il suo numero di identificazione IVA era stato annullato dall’Amministrazione finanziaria nazionale in ragione dell’omessa presentazione delle dovute dichiarazioni fiscali. Il semplice fatto che detti acquisti siano stati effettuati in costanza d’annullamento dell’identificativo non rileva, dunque, ai fini della detrazione IVA nel caso in cui siano rispettati i requisiti sostanziali previsti dalla norma e il diritto a detrazione non sia stato invocato fraudolentemente o abusivamente. Il principio di diritto emanato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea è da accogliersi integralmente, sia perché il diritto a detrarre l’IVA rientra, a pieno titolo, tra quei diritti “economici” fondamentali garantiti dal legislatore comunitario e da questo posti alla base del sistema economico europeo, sia in ragione di un consolidato orientamento giurisprudenziale maturato in seno alla medesima Corte in ragione del quale si deve garantire “in ogni caso” il diritto a detrazione riconosciuto in capo al contribuente, fatte salve le eccezioni sopra rappresentate.

Ammissibile la detrazione IVA ove sussistano i requisiti sostanziali previsti dalla Direttiva.

ANDREA PURPURA
2018-01-01

Abstract

I giudici comunitari, con sentenza in causa C-69/17 del 2018, hanno stabilito che non può non riconoscersi in capo al contribuente il diritto a detrarre l’IVA laddove questo abbia effettuato acquisti nel lasso di tempo in cui il suo numero di identificazione IVA era stato annullato dall’Amministrazione finanziaria nazionale in ragione dell’omessa presentazione delle dovute dichiarazioni fiscali. Il semplice fatto che detti acquisti siano stati effettuati in costanza d’annullamento dell’identificativo non rileva, dunque, ai fini della detrazione IVA nel caso in cui siano rispettati i requisiti sostanziali previsti dalla norma e il diritto a detrazione non sia stato invocato fraudolentemente o abusivamente. Il principio di diritto emanato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea è da accogliersi integralmente, sia perché il diritto a detrarre l’IVA rientra, a pieno titolo, tra quei diritti “economici” fondamentali garantiti dal legislatore comunitario e da questo posti alla base del sistema economico europeo, sia in ragione di un consolidato orientamento giurisprudenziale maturato in seno alla medesima Corte in ragione del quale si deve garantire “in ogni caso” il diritto a detrazione riconosciuto in capo al contribuente, fatte salve le eccezioni sopra rappresentate.
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