Tra le misure cautelari applicabili ai minorenni, il collocamento in comunità rappresenta uno strumento di sicuro interesse. Salutato come una delle novità del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, che ne ha esteso l’ambito di applicazione alle finalità cautelari, oltre alle già previste finalità di natura socio-terapeutica per i tossicodipendenti o educativo-assistenziali per i minori di età privi di famiglia o con problemi comportamentali, la misura consiste in un obbligo di stare e può essere adottata nei confronti degli accusati di un reato per il quale è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Il collocamento, inoltre, può essere disposto in esecuzione della misura di sicurezza del riformatorio giudiziale e nei confronti degli infermi di mente socialmente pericolosi. La varietà delle condizioni dei minorenni presenti evidenziano una serie di difficoltà, anche di tipo organizzativo, che richiederebbero un intervento chiarificatore del legislatore. Non solo, oggi occorre tenere conto della specificità della condizione dei minori stranieri, ecco perché occorrerebbe investire sulla creazione di strutture più attente alle specifiche esigenze di questi individui, nella consapevolezza che è con l’integrazione sociale, non già con l’emarginazione, che si combatte la criminalità – soprattutto minorile ¬– e si scommette sul futuro dei giovani.

Il collocamento in comunità

CIAVOLA, AGATA MARIA
2012-01-01

Abstract

Tra le misure cautelari applicabili ai minorenni, il collocamento in comunità rappresenta uno strumento di sicuro interesse. Salutato come una delle novità del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, che ne ha esteso l’ambito di applicazione alle finalità cautelari, oltre alle già previste finalità di natura socio-terapeutica per i tossicodipendenti o educativo-assistenziali per i minori di età privi di famiglia o con problemi comportamentali, la misura consiste in un obbligo di stare e può essere adottata nei confronti degli accusati di un reato per il quale è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Il collocamento, inoltre, può essere disposto in esecuzione della misura di sicurezza del riformatorio giudiziale e nei confronti degli infermi di mente socialmente pericolosi. La varietà delle condizioni dei minorenni presenti evidenziano una serie di difficoltà, anche di tipo organizzativo, che richiederebbero un intervento chiarificatore del legislatore. Non solo, oggi occorre tenere conto della specificità della condizione dei minori stranieri, ecco perché occorrerebbe investire sulla creazione di strutture più attente alle specifiche esigenze di questi individui, nella consapevolezza che è con l’integrazione sociale, non già con l’emarginazione, che si combatte la criminalità – soprattutto minorile ¬– e si scommette sul futuro dei giovani.
2012
88-14-17578-0
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