La novella introdotta dalla legge del 16 aprile 2015 n. 47, riprendendo il disegno tracciato vent’anni prima con la legge dell’8 agosto 1995 n. 332, muove dal dichiarato intento di restituire centralità ai diritti dell’individuo e di rendere residuale il ricorso alla carcerazione preventiva. Per raggiungere tale scopo – anche in quest’occasione –, il legislatore ha cercato di limitare la discrezionalità dei giudici nella valutazione delle esigenze cautelari, da una parte, specificando meglio alcuni criteri, dall’altra, rafforzando gli oneri motivazionali. Rispetto al passato, però, si è puntato sull’effettività di tali oneri, cercando di rendere residuali i casi in cui è possibile, in sede di riesame, rimediare al loro mancato assolvimento.le modifiche apportate all’art. 274 c.p.p. vanno accolte in modo positivo , indicando con chiarezza che le esigenze cautelari devono essere concrete e attuali, e che la loro sussistenza non può essere desunta dalla sola gravità del reato. Non si tratta di un intervento realmente innovativo, una lettura attenta della disciplina antecedente alla riforma consentiva già di raggiungere i medesimi obiettivi. Rispetto, poi, ai progetti di legge sottoposti all’esame parlamentare e alle proposte di riforma elaborate dalla c.d. Commissione Canzio si poteva essere più incisivi. Il restyling della norma, tra l’altro, non riuscirà a impedire che i giudici, quando riterranno di dover applicare una misura cautelare, lo faranno a prescindere dai vincoli contenuti nel testo normativo. Esso rappresenta, però, un segnale chiaro utile a invertire un certo atteggiamento , educando la giurisdizione cautelare al “minor sacrificio necessario della libertà personale” , e ad arginare le prassi devianti, rafforzando la capacità della difesa di tutelare i diritti di libertà del proprio assistito.

La valutazione delle esigenze cautelari

CIAVOLA, AGATA MARIA;
2015-01-01

Abstract

La novella introdotta dalla legge del 16 aprile 2015 n. 47, riprendendo il disegno tracciato vent’anni prima con la legge dell’8 agosto 1995 n. 332, muove dal dichiarato intento di restituire centralità ai diritti dell’individuo e di rendere residuale il ricorso alla carcerazione preventiva. Per raggiungere tale scopo – anche in quest’occasione –, il legislatore ha cercato di limitare la discrezionalità dei giudici nella valutazione delle esigenze cautelari, da una parte, specificando meglio alcuni criteri, dall’altra, rafforzando gli oneri motivazionali. Rispetto al passato, però, si è puntato sull’effettività di tali oneri, cercando di rendere residuali i casi in cui è possibile, in sede di riesame, rimediare al loro mancato assolvimento.le modifiche apportate all’art. 274 c.p.p. vanno accolte in modo positivo , indicando con chiarezza che le esigenze cautelari devono essere concrete e attuali, e che la loro sussistenza non può essere desunta dalla sola gravità del reato. Non si tratta di un intervento realmente innovativo, una lettura attenta della disciplina antecedente alla riforma consentiva già di raggiungere i medesimi obiettivi. Rispetto, poi, ai progetti di legge sottoposti all’esame parlamentare e alle proposte di riforma elaborate dalla c.d. Commissione Canzio si poteva essere più incisivi. Il restyling della norma, tra l’altro, non riuscirà a impedire che i giudici, quando riterranno di dover applicare una misura cautelare, lo faranno a prescindere dai vincoli contenuti nel testo normativo. Esso rappresenta, però, un segnale chiaro utile a invertire un certo atteggiamento , educando la giurisdizione cautelare al “minor sacrificio necessario della libertà personale” , e ad arginare le prassi devianti, rafforzando la capacità della difesa di tutelare i diritti di libertà del proprio assistito.
2015
9788892102125
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11387/118960
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