Il contributo analizza la ratio della procedura di cui all’art. 116, co. 3, Cost. - ovverosia il c.d. "regionalismo differenziato" - alla luce della natura costituzionale e dei caratteri della autonomia regionale. In specie, gli Autori richiamano il limite espresso dell’art. 119 Cost. – quale presupposto per la attuazione della predetta "differenziazione" - nonché gli ulteriori parametri costituzionali che scongiurerebbero il paventato “centralismo regionale”, attraverso il riferimento ad alcune questioni di illegittimità costituzionale che hanno opposto gli EE.LL. allo Stato. In conclusione si ipotizza la configurazione della autonomia finanziaria e della sussidiarietà quali istituti di garanzia della “solidarietà economico-sociale”.
SOLIDARIETÀ ECONOMICO-SOCIALE E REGIONALISMO DIFFERENZIATO: I VINCOLI COSTITUZIONALI DELLA AUTONOMIA FINANZIARIA E DELLA SUSSIDIARIETÀ.
Di Maria R.
;Amore A.
2022-01-01
Abstract
Il contributo analizza la ratio della procedura di cui all’art. 116, co. 3, Cost. - ovverosia il c.d. "regionalismo differenziato" - alla luce della natura costituzionale e dei caratteri della autonomia regionale. In specie, gli Autori richiamano il limite espresso dell’art. 119 Cost. – quale presupposto per la attuazione della predetta "differenziazione" - nonché gli ulteriori parametri costituzionali che scongiurerebbero il paventato “centralismo regionale”, attraverso il riferimento ad alcune questioni di illegittimità costituzionale che hanno opposto gli EE.LL. allo Stato. In conclusione si ipotizza la configurazione della autonomia finanziaria e della sussidiarietà quali istituti di garanzia della “solidarietà economico-sociale”.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.