Il decreto legislativo n. 502 del 1992 prevede che la programmazione sanitaria sia vincolata alla programmazione socio-economica nazionale e compatibile con l’entità del finanziamento prefissato dal Sistema Sanitario Nazionale. Sulle aziende sanitarie gravano una serie di controlli a livello regionale, aziendale e di singolo soggetto erogatore, in veste di volta in volta di controllori e controllati, sull’appropriatezza delle prestazioni erogate. Il capitolo analizza i controlli interni ed esterni di natura amministrativo-contabile a supporto della direzione generale per garantire la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite, nonché il buon andamento dell’azione amministrativa.
La sanità
SORANO, Enrico;
2008-01-01
Abstract
Il decreto legislativo n. 502 del 1992 prevede che la programmazione sanitaria sia vincolata alla programmazione socio-economica nazionale e compatibile con l’entità del finanziamento prefissato dal Sistema Sanitario Nazionale. Sulle aziende sanitarie gravano una serie di controlli a livello regionale, aziendale e di singolo soggetto erogatore, in veste di volta in volta di controllori e controllati, sull’appropriatezza delle prestazioni erogate. Il capitolo analizza i controlli interni ed esterni di natura amministrativo-contabile a supporto della direzione generale per garantire la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite, nonché il buon andamento dell’azione amministrativa.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


