Il saggio prende spunto dalla sentenza della Corte cost. n.13/2012 e dall’analisi degli argomenti, ai quali la Corte ricorre per motivare l’impossibilità di una reviviscenza per referendum, e dunque l’inammissibilità dei quesiti referendari che avevano ad oggetto la l. 270/2005. Il postulato dell’inammissibilità della reviviscenza è dedotto dalla Corte, innanzitutto, a partire da una più generale comprensione delle dinamiche ordinamentali e dalla “natura” del dispositivo abrogativo, le quali conferirebbero alla reviviscenza carattere di eccezionalità. In quest’ottica, la sentenza si concentra, quindi, sull’esame delle «ipotesi tipiche e molto limitate» in cui la reviviscenza sarebbe, invece, ammissibile, proprio per poi escluderne l’estensione all’ipotesi di referendum abrogativo. Nel saggio si mostra che le «ipotesi tipiche e molto limitate» della dichiarazione di incostituzionalità e della cd. doppia abrogazione espressa non sono in grado di motivare la natura eccezionale della reviviscenza e dunque di fondare il postulato della sua generale inammissibilità. La puntuale confutazione degli argomenti della Corte e del postulato dell’impossibilità della reviviscenza, che a partire da essi si era costruito, non conduce, però, all’affermazione dell’assunto contrario e dunque al riconoscimento delle ragioni dei promotori. La conclusione, cui nel saggio si perviene, è che la questione dell’eventuale inammissibilità di una reviviscenza per referendum possa trovare risposta non in argomenti di carattere generale, che muovano dalla considerazione delle dinamiche ordinamentali, ma solo a partire dall’analisi della struttura e della funzione del potere referendario.

Osservazioni sul problema della reviviscenza e sulla rilevanza della intentio referendaria: muovendo da Corte cost. n. 13/2012 (parte I)

BARCELLONA, Giuseppina
2014-01-01

Abstract

Il saggio prende spunto dalla sentenza della Corte cost. n.13/2012 e dall’analisi degli argomenti, ai quali la Corte ricorre per motivare l’impossibilità di una reviviscenza per referendum, e dunque l’inammissibilità dei quesiti referendari che avevano ad oggetto la l. 270/2005. Il postulato dell’inammissibilità della reviviscenza è dedotto dalla Corte, innanzitutto, a partire da una più generale comprensione delle dinamiche ordinamentali e dalla “natura” del dispositivo abrogativo, le quali conferirebbero alla reviviscenza carattere di eccezionalità. In quest’ottica, la sentenza si concentra, quindi, sull’esame delle «ipotesi tipiche e molto limitate» in cui la reviviscenza sarebbe, invece, ammissibile, proprio per poi escluderne l’estensione all’ipotesi di referendum abrogativo. Nel saggio si mostra che le «ipotesi tipiche e molto limitate» della dichiarazione di incostituzionalità e della cd. doppia abrogazione espressa non sono in grado di motivare la natura eccezionale della reviviscenza e dunque di fondare il postulato della sua generale inammissibilità. La puntuale confutazione degli argomenti della Corte e del postulato dell’impossibilità della reviviscenza, che a partire da essi si era costruito, non conduce, però, all’affermazione dell’assunto contrario e dunque al riconoscimento delle ragioni dei promotori. La conclusione, cui nel saggio si perviene, è che la questione dell’eventuale inammissibilità di una reviviscenza per referendum possa trovare risposta non in argomenti di carattere generale, che muovano dalla considerazione delle dinamiche ordinamentali, ma solo a partire dall’analisi della struttura e della funzione del potere referendario.
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