Il Tribunale di Asti, con ordinanza del 10 novembre 2015, ha rimesso al Giudice delle Leggi la questione di legittimità costituzionale degli articoli 161, co. 1, e 163 c.p.p., nella parte in cui non prevedono la notifica personale all’imputato dell’atto introduttivo del giudizio penale, quanto meno nell’ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio. A seguito della novella introdotta con l. n. 67/2014, l’elezione di domicilio rientra tra le fattispecie normative ritenute, ai sensi dell’art. 420-bis c.p.p., sin-tomatiche di una conoscenza procedimentale idonea a legittimare la prosecu-zione del processo in assenza dell’imputato. Sennonché, secondo il giudice astigiano, ci sono almeno due situazioni, molto ricorrenti nella prassi, in cui la celebrazione del processo in absentia suscita forti perplessità. La prima è costituita dalla dichiarazione di domicilio in un certo luogo, poi seguita da irreperibilità del dichiarante al primo successivo tentativo di notifica, in un contesto di difesa non fiduciaria. Questa ipotesi, tuttavia, non avendo rilevanza nel procedimento in corso, non è stata portata all’attenzione della Corte. La seconda situazione, sottoposta invece al giudizio costituzionalità in via in-cidentale, è costituita dall’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio nominato dalla polizia giudiziaria all’atto del primo intervento della persona sottoposta alle indagini. L’art. 420-bis c.p.p., infatti, si affida ad alcuni meccanismi presuntivi: poiché l’elezione di domicilio, insieme alla nomina di un difensore di fiducia o all’esecuzione di una misura cautelare, generalmente implicano la conoscenza del procedimento, l’assenza dell’imputato si è ritenuto abbia il significato di una rinunzia tacita ad esercitare personalmente il diritto di difesa. La lettura della norma, tuttavia, «alimenta forti dubbi rispetto alla effettiva “sintomaticità” nel caso concreto dei fatti espressamente previsti».

Assenza dell’imputato e dubbia sintomaticità dell’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio: una lettura costituzionalmente orientata

CIAVOLA, AGATA MARIA
2016-01-01

Abstract

Il Tribunale di Asti, con ordinanza del 10 novembre 2015, ha rimesso al Giudice delle Leggi la questione di legittimità costituzionale degli articoli 161, co. 1, e 163 c.p.p., nella parte in cui non prevedono la notifica personale all’imputato dell’atto introduttivo del giudizio penale, quanto meno nell’ipotesi di elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio. A seguito della novella introdotta con l. n. 67/2014, l’elezione di domicilio rientra tra le fattispecie normative ritenute, ai sensi dell’art. 420-bis c.p.p., sin-tomatiche di una conoscenza procedimentale idonea a legittimare la prosecu-zione del processo in assenza dell’imputato. Sennonché, secondo il giudice astigiano, ci sono almeno due situazioni, molto ricorrenti nella prassi, in cui la celebrazione del processo in absentia suscita forti perplessità. La prima è costituita dalla dichiarazione di domicilio in un certo luogo, poi seguita da irreperibilità del dichiarante al primo successivo tentativo di notifica, in un contesto di difesa non fiduciaria. Questa ipotesi, tuttavia, non avendo rilevanza nel procedimento in corso, non è stata portata all’attenzione della Corte. La seconda situazione, sottoposta invece al giudizio costituzionalità in via in-cidentale, è costituita dall’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio nominato dalla polizia giudiziaria all’atto del primo intervento della persona sottoposta alle indagini. L’art. 420-bis c.p.p., infatti, si affida ad alcuni meccanismi presuntivi: poiché l’elezione di domicilio, insieme alla nomina di un difensore di fiducia o all’esecuzione di una misura cautelare, generalmente implicano la conoscenza del procedimento, l’assenza dell’imputato si è ritenuto abbia il significato di una rinunzia tacita ad esercitare personalmente il diritto di difesa. La lettura della norma, tuttavia, «alimenta forti dubbi rispetto alla effettiva “sintomaticità” nel caso concreto dei fatti espressamente previsti».
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