L'Autore evidenza come si sia ormai consolidato l'orientamento in senso alla Corte cost. in materia di diritto di famiglia ed in particolare nel caso di successione legittima di parentela naturale dove il ius superveniens può applicarsi anche retroattivamente, ossia anche alle successioni apertesi anteriormente all'entrata in vigore del-la nuova normativa. La Corte, rileva l'Autore, ha dato risalto alla effettiva voluntas legislatoris, così come emerge nei lavori parlamentari laddove si fa richiamo alla volontà di rimuovere definitivamente, sul piano sostanziale e terminologico, le differenze che residuano nel trattamento successorio dei figli, tenendo conto anche delle situazioni in fase di accertamento, nell’ambito dei giudizi pendenti. Previsione legislativa che non viola l'art. 3 Cost. ma anzi lo valorizza posto che quest'ultimo non esige che siano attribuiti a tutti i cittadini gli stessi diritti, ma richiede piuttosto che vengano riconosciuti ai singoli individui quei diritti fondamentali che la Costituzione garantisce in quanto condizioni necessarie per lo sviluppo della personalità. In tal senso, il principio di uguaglianza non risulta vulnerato qualora la legge introduca distinzioni che creino particolari condizioni di vantaggio in difesa di alcune categorie di cittadini, affinché questi ultimi possano godere dei diritti fondamentali previsti in Costituzione, rimuovendo definitivamente dall'ordinamento italiano ogni discriminazione tra i figli basata sul vincolo che lega i genitori. Tutto ciò, conclude l'Autore, in sintonia con l'ordinamento sovranazionale ed in particolare con l'art. 8 CEDU che tutela anche la famiglia costituita fuori dal matrimonio".

I figli tutti uguali: ius superveniens ed effetti successori della parentela naturale

PEDULLA', LUCA
2015-01-01

Abstract

L'Autore evidenza come si sia ormai consolidato l'orientamento in senso alla Corte cost. in materia di diritto di famiglia ed in particolare nel caso di successione legittima di parentela naturale dove il ius superveniens può applicarsi anche retroattivamente, ossia anche alle successioni apertesi anteriormente all'entrata in vigore del-la nuova normativa. La Corte, rileva l'Autore, ha dato risalto alla effettiva voluntas legislatoris, così come emerge nei lavori parlamentari laddove si fa richiamo alla volontà di rimuovere definitivamente, sul piano sostanziale e terminologico, le differenze che residuano nel trattamento successorio dei figli, tenendo conto anche delle situazioni in fase di accertamento, nell’ambito dei giudizi pendenti. Previsione legislativa che non viola l'art. 3 Cost. ma anzi lo valorizza posto che quest'ultimo non esige che siano attribuiti a tutti i cittadini gli stessi diritti, ma richiede piuttosto che vengano riconosciuti ai singoli individui quei diritti fondamentali che la Costituzione garantisce in quanto condizioni necessarie per lo sviluppo della personalità. In tal senso, il principio di uguaglianza non risulta vulnerato qualora la legge introduca distinzioni che creino particolari condizioni di vantaggio in difesa di alcune categorie di cittadini, affinché questi ultimi possano godere dei diritti fondamentali previsti in Costituzione, rimuovendo definitivamente dall'ordinamento italiano ogni discriminazione tra i figli basata sul vincolo che lega i genitori. Tutto ciò, conclude l'Autore, in sintonia con l'ordinamento sovranazionale ed in particolare con l'art. 8 CEDU che tutela anche la famiglia costituita fuori dal matrimonio".
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