Questo scritto esamina gli argomenti che nella sentenza 27 del 2017 vengono utilizzati dalla Corte costituzionale per motivare l’inammissibilità del quesito referendario che ne costituiva l’oggetto. Lo scritto si sofferma sul criterio dell’omogeneità e sul divieto di quesiti propositivo-manipolativi, che motivano la ritenuta inammissibilità. Entrambi questi criteri vengono ricostruiti a partire dalla funzione oppositiva e dalla struttura abrogativa che l’art. 75 Cost. conferisce al referendum. L’ adozione di questa prospettiva induce a ritenere infondato il <> della richiesta abrogativa e a far prospettare, piuttosto, l’operare di un differente criterio, che vi viene definito della “puntualità”. Vi è esaminato ancora il denunciato vizio di manipolatività e vagliata la fondatezza degli argomenti addotti dalla Corte. Il punto d’osservazione offerto dalla "logica dell’art. 75 Cost." consente di meglio precisare la ratio istitutiva dei differenti limiti dell’omogeneità e del divieto di quesiti propositivo-manipolativi, ai quali vengono riconosciute funzioni, rispettivamente, di tutela del potere referendario e garanzia del potere legislativo.
Quando l'abito non fa il monaco: ciò che l'"omogeneità" non dice e che la "puntualità" rivela.
Giuseppina Barcellona
2017-01-01
Abstract
Questo scritto esamina gli argomenti che nella sentenza 27 del 2017 vengono utilizzati dalla Corte costituzionale per motivare l’inammissibilità del quesito referendario che ne costituiva l’oggetto. Lo scritto si sofferma sul criterio dell’omogeneità e sul divieto di quesiti propositivo-manipolativi, che motivano la ritenuta inammissibilità. Entrambi questi criteri vengono ricostruiti a partire dalla funzione oppositiva e dalla struttura abrogativa che l’art. 75 Cost. conferisce al referendum. L’ adozione di questa prospettiva induce a ritenere infondato il <> della richiesta abrogativa e a far prospettare, piuttosto, l’operare di un differente criterio, che vi viene definito della “puntualità”. Vi è esaminato ancora il denunciato vizio di manipolatività e vagliata la fondatezza degli argomenti addotti dalla Corte. Il punto d’osservazione offerto dalla "logica dell’art. 75 Cost." consente di meglio precisare la ratio istitutiva dei differenti limiti dell’omogeneità e del divieto di quesiti propositivo-manipolativi, ai quali vengono riconosciute funzioni, rispettivamente, di tutela del potere referendario e garanzia del potere legislativo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.