Il presente contributo trae spunto da una recente ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34 della Legge della Regione Siciliana 22/1986, ossia una norma che nella ipotesi di estinzione di una Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dispone che “i beni patrimoniali sono devoluti al Comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico”. L’applicazione della norma regionale di “automatico” assorbimento del personale già dipendente delle Ipab nei ruoli del Comune, infatti, comporterebbe una violazione delle successive norme statali introdotte nell’ordinamento per imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica e di coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali ancorati al rispetto dei rigidi obblighi comunitari. Le riflessioni o, meglio, le perplessità a cui giunge il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con l’ordinanza del 15 ottobre 2018 n. 556, sulla corretta applicazione della legge regionale sono certamente condivisibili. Secondo il Giudice rimettente, infatti, attualizzando i principi comunitari alla legislazione regionale, ha ritenuto che “l’art. 34 della l.r. n. 22 del 1986 ha creato un meccanismo idoneo ad incidere “estemporaneamente” (id est: al di fuori da ogni programmazione finanziaria locale; consentendo, con semplici atti provvedimentali adottati dall’Amministrazione regionale, di determinare sostanziali modifiche ai bilanci comunali e deroghe alle leggi finanziarie statali e regionali; e finanche alla legislazione sul contenimento della spesa pubblica, non ostante quest’ultima abbia natura di “legislazione di principio”) sull’autonomia finanziaria dei Comuni”. Si rimane, così, in attesa dell’intervento della Corte Costituzionale che, si auspica, risulterà chiarificatore sul presupposto che proprio alla giurisprudenza sia devoluto il - non semplice - compito di una elaborazione teorica nuova rispetto ai principi del passato. È affidato, cosi, alla giurisprudenza il compito di armonizzare il sistema con le “altre” leggi vigenti, non essendo più dubitabile che le categorie giuridiche in tema di finanza pubblica siano oggi profondamente mutate per essere coordinate con l’evoluzione sociale ed economica nel nuovo contesto normativo europeo.

Crisi economica e pareggio di bilancio: il coordinamento dei “nuovi” principi sulla finanza pubblica con le leggi preesistenti.

giacomo Gargano
2019-01-01

Abstract

Il presente contributo trae spunto da una recente ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34 della Legge della Regione Siciliana 22/1986, ossia una norma che nella ipotesi di estinzione di una Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dispone che “i beni patrimoniali sono devoluti al Comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico”. L’applicazione della norma regionale di “automatico” assorbimento del personale già dipendente delle Ipab nei ruoli del Comune, infatti, comporterebbe una violazione delle successive norme statali introdotte nell’ordinamento per imprescindibili esigenze di riequilibrio della finanza pubblica e di coordinamento finanziario, connesse ad obiettivi nazionali ancorati al rispetto dei rigidi obblighi comunitari. Le riflessioni o, meglio, le perplessità a cui giunge il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con l’ordinanza del 15 ottobre 2018 n. 556, sulla corretta applicazione della legge regionale sono certamente condivisibili. Secondo il Giudice rimettente, infatti, attualizzando i principi comunitari alla legislazione regionale, ha ritenuto che “l’art. 34 della l.r. n. 22 del 1986 ha creato un meccanismo idoneo ad incidere “estemporaneamente” (id est: al di fuori da ogni programmazione finanziaria locale; consentendo, con semplici atti provvedimentali adottati dall’Amministrazione regionale, di determinare sostanziali modifiche ai bilanci comunali e deroghe alle leggi finanziarie statali e regionali; e finanche alla legislazione sul contenimento della spesa pubblica, non ostante quest’ultima abbia natura di “legislazione di principio”) sull’autonomia finanziaria dei Comuni”. Si rimane, così, in attesa dell’intervento della Corte Costituzionale che, si auspica, risulterà chiarificatore sul presupposto che proprio alla giurisprudenza sia devoluto il - non semplice - compito di una elaborazione teorica nuova rispetto ai principi del passato. È affidato, cosi, alla giurisprudenza il compito di armonizzare il sistema con le “altre” leggi vigenti, non essendo più dubitabile che le categorie giuridiche in tema di finanza pubblica siano oggi profondamente mutate per essere coordinate con l’evoluzione sociale ed economica nel nuovo contesto normativo europeo.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11387/134159
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact