Lo spirito originario dal quale è nato lo Statuto siciliano rende avvertiti del fatto che l’autonomia siciliana non ha rappresentato una concessione graziosa del Parlamento nazionale ma la condizione stessa in base alla quale la Sicilia ha contribuito alla strutturazione dello Stato italiano. Il riconoscimento di una autonomia così “speciale” e i meccanismi procedurali previsti nello Statuto, non escluso quello di cui discutiamo ex art. 41-ter, non sono certo casuali bensì protesi alla valorizzazione delle scelte operate ab intra dalla Regione medesima, mettendo quest’ultima per il futuro al riparo, ab extra, da eventuali scelte centralistiche impositive. Da ciò si avverte l’esigenza di un “allineamento armonico” con il terzo comma dell’art. 116 Cost. che rende oggi le Regioni ordinarie partecipi della definizione delle proprie prerogative di autonomia, sancendo che “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” possono essere attribuite alle dette Regioni con legge dello Stato, da adottarsi su iniziativa delle stesse “sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”.

Il DDL cost. A.S. n.29 ed il regionalismo differenziato nel rispetto dei vincoli comunitari

giacomo gargano
;
luca pedulla
2019-01-01

Abstract

Lo spirito originario dal quale è nato lo Statuto siciliano rende avvertiti del fatto che l’autonomia siciliana non ha rappresentato una concessione graziosa del Parlamento nazionale ma la condizione stessa in base alla quale la Sicilia ha contribuito alla strutturazione dello Stato italiano. Il riconoscimento di una autonomia così “speciale” e i meccanismi procedurali previsti nello Statuto, non escluso quello di cui discutiamo ex art. 41-ter, non sono certo casuali bensì protesi alla valorizzazione delle scelte operate ab intra dalla Regione medesima, mettendo quest’ultima per il futuro al riparo, ab extra, da eventuali scelte centralistiche impositive. Da ciò si avverte l’esigenza di un “allineamento armonico” con il terzo comma dell’art. 116 Cost. che rende oggi le Regioni ordinarie partecipi della definizione delle proprie prerogative di autonomia, sancendo che “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” possono essere attribuite alle dette Regioni con legge dello Stato, da adottarsi su iniziativa delle stesse “sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”.
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