Nel lavoro si cerca di analizzare i differenti ruoli che il ripristino ambientale può “giocare” nel sistema penale, tentando di affrontare in modo organico i principali problemi che sorgono nelle diverse sedi, e di valutare le possibili prospettive, anche con l’ausilio della comparazione con alcune soluzioni adottate nei sistemi angloamericani. L’indagine si articola in due capitoli. Nel cap. I – prendendo in considerazione il ripristino ambientale come obbligo di facere, la cui inosservanza è punita a titolo di omissione – si cercherà di rispondere in particolare alla domanda, tuttora aperta, su quali siano i soggetti gravati degli obblighi di bonifica e di ripristino penalmente rilevanti. A fronte delle ricorrenti spinte, in prospettiva de iure condendo, verso la responsabilità ripristinatoria anche del proprietario di sito contaminato da terzi, si svolgerà, al fine di valutare l’opportunità di soluzioni di questo tipo, un excursus comparatistico su due ordinamenti in cui tale modello di responsabilità del proprietario, rilevante anche sul piano penale, è adottato da tempo – Stati Uniti ed Inghilterra – cercando di evidenziare pregi e difetti delle diverse soluzioni normative. Nel cap. II vengono analizzate le funzioni svolte dal ripristino ambientale in un’ottica prevalentemente premiale, laddove esso sia realizzato entro determinate soglie temporali. In tale prospettiva premiale, il ripristino opera ad oggi come circostanza attenuante ad effetto speciale, come causa di esclusione della confisca, e come fattore che può condurre all’estinzione del reato ambientale di tipo contravvenzionale; mentre de iure condendo si ipotizza che il ripristino possa giocare un ruolo in chiave di non punibilità anche per i delitti di inquinamento ambientale. Il problema, particolarmente delicato e complesso, di quali rapporti stabilire tra approccio rimediale ed approccio punitivo, nel settore ambientale, viene affrontato anche nel cap. II col contributo della comparazione con due ordinamenti che paiono valorizzare, nel contesto ambientale, una prospettiva cooperativa e rimediale, prima che punitiva. Nel sistema inglese, e più dettagliatamente in quello statunitense, il ripristino ambientale gioca un importante ruolo “premiale”, nel senso dell’esclusione della responsabilità penale. Dell’articolato sistema premiale di matrice statunitense, in particolare, si analizzeranno pregi, difetti e prospettive, anche e soprattutto nell’ottica (de iure condendo) dell’ordinamento italiano. Verrà infine analizzato il particolare ruolo del ripristino in prospettiva (non più premiale ma) prettamente sanzionatoria, come obbligo imposto dal giudice con sentenza di condanna o di patteggiamento.

La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale. La bonifica ed il ripristino ambientale. Uno studio de iure condito e de iure condendo

di landro
2020-01-01

Abstract

Nel lavoro si cerca di analizzare i differenti ruoli che il ripristino ambientale può “giocare” nel sistema penale, tentando di affrontare in modo organico i principali problemi che sorgono nelle diverse sedi, e di valutare le possibili prospettive, anche con l’ausilio della comparazione con alcune soluzioni adottate nei sistemi angloamericani. L’indagine si articola in due capitoli. Nel cap. I – prendendo in considerazione il ripristino ambientale come obbligo di facere, la cui inosservanza è punita a titolo di omissione – si cercherà di rispondere in particolare alla domanda, tuttora aperta, su quali siano i soggetti gravati degli obblighi di bonifica e di ripristino penalmente rilevanti. A fronte delle ricorrenti spinte, in prospettiva de iure condendo, verso la responsabilità ripristinatoria anche del proprietario di sito contaminato da terzi, si svolgerà, al fine di valutare l’opportunità di soluzioni di questo tipo, un excursus comparatistico su due ordinamenti in cui tale modello di responsabilità del proprietario, rilevante anche sul piano penale, è adottato da tempo – Stati Uniti ed Inghilterra – cercando di evidenziare pregi e difetti delle diverse soluzioni normative. Nel cap. II vengono analizzate le funzioni svolte dal ripristino ambientale in un’ottica prevalentemente premiale, laddove esso sia realizzato entro determinate soglie temporali. In tale prospettiva premiale, il ripristino opera ad oggi come circostanza attenuante ad effetto speciale, come causa di esclusione della confisca, e come fattore che può condurre all’estinzione del reato ambientale di tipo contravvenzionale; mentre de iure condendo si ipotizza che il ripristino possa giocare un ruolo in chiave di non punibilità anche per i delitti di inquinamento ambientale. Il problema, particolarmente delicato e complesso, di quali rapporti stabilire tra approccio rimediale ed approccio punitivo, nel settore ambientale, viene affrontato anche nel cap. II col contributo della comparazione con due ordinamenti che paiono valorizzare, nel contesto ambientale, una prospettiva cooperativa e rimediale, prima che punitiva. Nel sistema inglese, e più dettagliatamente in quello statunitense, il ripristino ambientale gioca un importante ruolo “premiale”, nel senso dell’esclusione della responsabilità penale. Dell’articolato sistema premiale di matrice statunitense, in particolare, si analizzeranno pregi, difetti e prospettive, anche e soprattutto nell’ottica (de iure condendo) dell’ordinamento italiano. Verrà infine analizzato il particolare ruolo del ripristino in prospettiva (non più premiale ma) prettamente sanzionatoria, come obbligo imposto dal giudice con sentenza di condanna o di patteggiamento.
2020
978-88-921-3213-9
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