When discussing the constitutional safeguards also applying to citizens from foreign countries, beyond merely literal interpretations of internal previsions, the Italian Constitutional Court seems have long considered the principles as from Art. 2 of the Italian Constitution which recognizes and safeguards the inviolable human rights, both as an individual and in social groups, therefore including the family, first of all. The recent, urgent approval of measures aiming at controlling migration in Italy through the «safety decree» has given rise to the doubt that such rights may be prejudiced and has brought in again the debate on the role of Regions as to foreigners’ social integration and the guarantee of basic standards when supplying associated services.

La salvaguardia dell’unità della famiglia, che si realizza a partire dalla creazione dei presupposti di una possibile convivenza dei membri della stessa, si radica da sempre nelle norme costituzionali italiane, declinandosi nella affermazione di diritti fondamentali accordati alla persona, e, come tali, in via di principio estensibili allo straniero cittadino di Paesi Terzi. La Corte costituzionale appare discostarsi da una interpretazione “letterale” delle tutele costituzionali estensibili allo straniero nei suoi rapporti familiari, partendo invece dal riferimento al principio personalistico posto in base all’art. 2 della Costituzione, su cui si fonda la garanzia del riconoscimento dei “diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, tra cui, attraverso il ricorrente, implicito collegamento con l’art. 29 della Cost., trova piena accoglienza la “famiglia” come società naturale

Tutela costituzionale della famiglia e diritti degli stranieri: Regioni e Corte costituzionale innanzi al «decreto sicurezza»

Scaravilli
2019-01-01

Abstract

When discussing the constitutional safeguards also applying to citizens from foreign countries, beyond merely literal interpretations of internal previsions, the Italian Constitutional Court seems have long considered the principles as from Art. 2 of the Italian Constitution which recognizes and safeguards the inviolable human rights, both as an individual and in social groups, therefore including the family, first of all. The recent, urgent approval of measures aiming at controlling migration in Italy through the «safety decree» has given rise to the doubt that such rights may be prejudiced and has brought in again the debate on the role of Regions as to foreigners’ social integration and the guarantee of basic standards when supplying associated services.
2019
La salvaguardia dell’unità della famiglia, che si realizza a partire dalla creazione dei presupposti di una possibile convivenza dei membri della stessa, si radica da sempre nelle norme costituzionali italiane, declinandosi nella affermazione di diritti fondamentali accordati alla persona, e, come tali, in via di principio estensibili allo straniero cittadino di Paesi Terzi. La Corte costituzionale appare discostarsi da una interpretazione “letterale” delle tutele costituzionali estensibili allo straniero nei suoi rapporti familiari, partendo invece dal riferimento al principio personalistico posto in base all’art. 2 della Costituzione, su cui si fonda la garanzia del riconoscimento dei “diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, tra cui, attraverso il ricorrente, implicito collegamento con l’art. 29 della Cost., trova piena accoglienza la “famiglia” come società naturale
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