Dopo una breve indagine sugli elementi dell’imposta sulle transazioni finanziarie relative a strumenti derivati, vengono espresse alcune considerazioni con riguardo ai profili territoriali del predetto tributo e alle c.d. discriminazioni alla rovescia. Tale imposta sulle transazioni penalizza sui mercati finanziari di tutto il mondo sia le negoziazioni di azioni emesse da società residenti in Italia, sia gli investimenti in strumenti finanziari derivati basati su azioni di società italiane, con evidente “discriminazione a rovescio” a danno delle società aventi sede in Italia. Quest’ultima problematica non è stata risolta dalla sentenza della Corte di Giustizia C-565/18 Société générale, e meriterebbe di essere affrontata in sede legislativa o davanti alla Corte costituzionale.
In tema di imposta sulle transazioni finanziarie relative a strumenti derivati
Cimino Filippo Alessandro
2020-01-01
Abstract
Dopo una breve indagine sugli elementi dell’imposta sulle transazioni finanziarie relative a strumenti derivati, vengono espresse alcune considerazioni con riguardo ai profili territoriali del predetto tributo e alle c.d. discriminazioni alla rovescia. Tale imposta sulle transazioni penalizza sui mercati finanziari di tutto il mondo sia le negoziazioni di azioni emesse da società residenti in Italia, sia gli investimenti in strumenti finanziari derivati basati su azioni di società italiane, con evidente “discriminazione a rovescio” a danno delle società aventi sede in Italia. Quest’ultima problematica non è stata risolta dalla sentenza della Corte di Giustizia C-565/18 Société générale, e meriterebbe di essere affrontata in sede legislativa o davanti alla Corte costituzionale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.