Alla luce dell’art.9 la tutela del valore del sistema “Ecoculturale, Paesaggistico e Naturalistico dello Stretto di Messina”, assume oggi un nuovo e più importante significato e obbliga a considerare attentamente i cambiamenti intervenuti nel ventennio trascorso dalla presentazione del traballante progetto del ponte, elaborato e sottoposto a vaglio ambientale attraverso le maglie larghe della “legge obiettivo” e che oggi viene ripescato con un decreto convertito in Legge dal Parlamento. La riforma della parte prima della carta Costituzionale contenente i valori e i principi della Repubblica, codifica infatti la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi come obiettivo da perseguire “nell’interesse delle future generazioni”. In base ai nuovi principi l’ambiente è dunque un bene da salvaguardare, diritto fondamentale della persona, da tutelare da parte delle generazioni attuali nel rispetto e nell’interesse delle generazioni future. Il nuovo Decreto per la realizzazione del Ponte e la relativa Legge di conversione si contrappongono nel loro insieme alle finalità dell’articolo 9, per i vuoti normativi e per le procedure finalizzate all’aggiramento delle verifiche ambientali. Violano dunque la Costituzione, che esige che qualsiasi legge non possa essere in conflitto con i principi costituzionali. Allo stato delle cose il progetto definitivo del Ponte non è mai stato oggetto di una compiuta Valutazione di Impatto ambientale e neppure è mai stato incluso in un documento programmatico sottoposto a Valutazione ambientale strategica, benché entrambe siano procedure obbligatorie secondo la normativa europea e la normativa italiana. Le norme procedurali per il riavvio della programmazione e progettazione dell’opera previste dall’art 3 del Dlgs 35/2023 tracciano un percorso con aspetti paradossali, del tutto incurante del tempo e delle trasformazioni intervenute. Oggi, anno 2023, assumono come riferimento un progetto definitivo elaborato nel 2011 (12 anni fa), che nel 2013 è stato esaminato dalla Commissione VIA al fine di verificare la sua rispondenza alle prescrizioni derivanti dalla Valutazione di impatto ambientale condotta nel 2003 (20 anni fa) sul progetto preliminare, secondo le norme fortemente semplificatorie della Legge Obiettivo. Il parere reso in questa occasione dalla competente Commissione di Valutazione d’Impatto Ambientale, esitato il 15/03/2013, è il documento dal quale, secondo il Dlgs 35/2023 oggi convertito in Legge dovrebbe riprendere la verifica ambientale. Tale documento riguarda la Verifica di ottemperanza che il progetto definitivo doveva dimostrare rispetto al progetto preliminare sottoposto a procedura VIA nel 2003 e al recepimento delle sue (molte) prescrizioni fatte proprie dal CIPE con la Delibera n.66/2003. La procedura sul progetto preliminare si era conclusa infatti con un parere positivo, ma accompagnato da ben 27 prescrizioni di completamento e approfondimento, da sviluppare nel progetto definitivo, e da 8 raccomandazioni relative alle misure di compensazione e mitigazione. La verifica di ottemperanza del 15/03/2013 si è conclusa con un esito negativo, dal momento che la Commissione VIA ha ritenuto lacunose, parziali e non sempre esaustive le integrazioni fornite dal proponente.

L’insostenibile impatto del Ponte

Angelini Aurelio;
2023-01-01

Abstract

Alla luce dell’art.9 la tutela del valore del sistema “Ecoculturale, Paesaggistico e Naturalistico dello Stretto di Messina”, assume oggi un nuovo e più importante significato e obbliga a considerare attentamente i cambiamenti intervenuti nel ventennio trascorso dalla presentazione del traballante progetto del ponte, elaborato e sottoposto a vaglio ambientale attraverso le maglie larghe della “legge obiettivo” e che oggi viene ripescato con un decreto convertito in Legge dal Parlamento. La riforma della parte prima della carta Costituzionale contenente i valori e i principi della Repubblica, codifica infatti la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi come obiettivo da perseguire “nell’interesse delle future generazioni”. In base ai nuovi principi l’ambiente è dunque un bene da salvaguardare, diritto fondamentale della persona, da tutelare da parte delle generazioni attuali nel rispetto e nell’interesse delle generazioni future. Il nuovo Decreto per la realizzazione del Ponte e la relativa Legge di conversione si contrappongono nel loro insieme alle finalità dell’articolo 9, per i vuoti normativi e per le procedure finalizzate all’aggiramento delle verifiche ambientali. Violano dunque la Costituzione, che esige che qualsiasi legge non possa essere in conflitto con i principi costituzionali. Allo stato delle cose il progetto definitivo del Ponte non è mai stato oggetto di una compiuta Valutazione di Impatto ambientale e neppure è mai stato incluso in un documento programmatico sottoposto a Valutazione ambientale strategica, benché entrambe siano procedure obbligatorie secondo la normativa europea e la normativa italiana. Le norme procedurali per il riavvio della programmazione e progettazione dell’opera previste dall’art 3 del Dlgs 35/2023 tracciano un percorso con aspetti paradossali, del tutto incurante del tempo e delle trasformazioni intervenute. Oggi, anno 2023, assumono come riferimento un progetto definitivo elaborato nel 2011 (12 anni fa), che nel 2013 è stato esaminato dalla Commissione VIA al fine di verificare la sua rispondenza alle prescrizioni derivanti dalla Valutazione di impatto ambientale condotta nel 2003 (20 anni fa) sul progetto preliminare, secondo le norme fortemente semplificatorie della Legge Obiettivo. Il parere reso in questa occasione dalla competente Commissione di Valutazione d’Impatto Ambientale, esitato il 15/03/2013, è il documento dal quale, secondo il Dlgs 35/2023 oggi convertito in Legge dovrebbe riprendere la verifica ambientale. Tale documento riguarda la Verifica di ottemperanza che il progetto definitivo doveva dimostrare rispetto al progetto preliminare sottoposto a procedura VIA nel 2003 e al recepimento delle sue (molte) prescrizioni fatte proprie dal CIPE con la Delibera n.66/2003. La procedura sul progetto preliminare si era conclusa infatti con un parere positivo, ma accompagnato da ben 27 prescrizioni di completamento e approfondimento, da sviluppare nel progetto definitivo, e da 8 raccomandazioni relative alle misure di compensazione e mitigazione. La verifica di ottemperanza del 15/03/2013 si è conclusa con un esito negativo, dal momento che la Commissione VIA ha ritenuto lacunose, parziali e non sempre esaustive le integrazioni fornite dal proponente.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11387/163485
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