The Constitutional Court, with Sentence No. 2 of 2023, declared the constitutional illegitimacy of Article 3, paragraph 4, of the Anti-Mafia Code, for violation of Articles 15 and 3 of the Constitution, recognizing that it cannot be the “Questore” who imposes a ban on the use or possession of mobile telephones, since this is a restriction on the freedom of communication that can only be imposed as a result of a provision of the judicial authority. In view of the importance that the use of mobile telephone has assumed in the social life of individuals, notwithstanding the Court’s correctives, it remains doubtful, however, whether the imposition of such a prohibition, moreover, for an indefinite period of time, can be considered absolutely necessary and proportionate to the attainment of the purposes of prevention.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 2/2023, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, cod. antimafia, per violazione degli artt. 15 e 3 Cost., riconoscendo che non può essere il questore ad imporre il divieto di uso o di possesso del telefono cellulare, in quanto si tratta di una limitazione alla libertà di comunicazione che può essere disposta solo per effetto di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Vista l’importanza che l’uso del telefono mobile ha assunto nella vita sociale degli individui, nonostante i correttivi della Corte, rimane dubbio, però, se l’imposizione di un tale divieto, peraltro per un tempo indeterminato, possa considerarsi assolutamente necessaria e proporzionata al raggiungimento delle finalità di prevenzione.

Basta un provvedimento del giudice a rendere ragionevole il divieto di uso e di possesso di un telefono cellulare per finalità di prevenzione?

Agata Ciavola
2023-01-01

Abstract

The Constitutional Court, with Sentence No. 2 of 2023, declared the constitutional illegitimacy of Article 3, paragraph 4, of the Anti-Mafia Code, for violation of Articles 15 and 3 of the Constitution, recognizing that it cannot be the “Questore” who imposes a ban on the use or possession of mobile telephones, since this is a restriction on the freedom of communication that can only be imposed as a result of a provision of the judicial authority. In view of the importance that the use of mobile telephone has assumed in the social life of individuals, notwithstanding the Court’s correctives, it remains doubtful, however, whether the imposition of such a prohibition, moreover, for an indefinite period of time, can be considered absolutely necessary and proportionate to the attainment of the purposes of prevention.
2023
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 2/2023, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, cod. antimafia, per violazione degli artt. 15 e 3 Cost., riconoscendo che non può essere il questore ad imporre il divieto di uso o di possesso del telefono cellulare, in quanto si tratta di una limitazione alla libertà di comunicazione che può essere disposta solo per effetto di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Vista l’importanza che l’uso del telefono mobile ha assunto nella vita sociale degli individui, nonostante i correttivi della Corte, rimane dubbio, però, se l’imposizione di un tale divieto, peraltro per un tempo indeterminato, possa considerarsi assolutamente necessaria e proporzionata al raggiungimento delle finalità di prevenzione.
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