The extinguishing of the offence for restorative conduct From the analysis of the reform the most critical issues do not concern the organic part on restorative justice, but the one relating to the connection with the trial system. Uncertainty about timing, access criteria and the effects that participation in a restorative program can concretely produce on the outcome of the criminal proceedings may discourage the use of restorative justice, especially at an early stage of the proceedings. The considerations are different for offenses prosecuted on the injured party's complaint. In these cases, the two paradigms, judicial and restorative, happily coexist and feed off each other. Also, the discipline introduced by Article 129-bis, paragraph 4, of the Code of Criminal Procedure appears less exempt from criticism. Moreover, the positive experiences that have been recorded in the field of juvenile justice sector should be preserved. But, at the same time, it is necessary to suggest solutions to ensure that the trial does not completely lose its function of ascertaining responsibilities in favour of restorative o educational purposes.

Dall’analisi della riforma le maggiori criticità non riguardano la parte organica sulla giustizia riparativa, ma quella relativa al momento di collegamento con il sistema processuale. L’incertezza sui tempi, sui criteri di accesso e sugli effetti che la partecipazione a un programma riparativo può concretamente produrre sull'esito del procedimento penale può scoraggiare il ricorso alla giustizia riparativa, soprattutto nelle prime fasi del procedimento. Le considerazioni sono diverse per i reati perseguiti a querela della parte lesa. In questi casi, i due paradigmi, giudiziario e riparativo, coesistono felicemente e si alimentano a vicenda. Anche la disciplina introdotta dall’art. 129-bis, comma 4, c.p.p. appare meno esente da critiche. Inoltre, le esperienze positive che si sono registrate nel settore minorile vanno preservate. Ma, allo stesso tempo, è necessario suggerire soluzioni per far sì che il processo non perda completamente la sua funzione di accertamento della responsabilità in nome di finalità riparative o educative.

L'estinzione del reato per condotte riparatorie

Agata Ciavola
2023-01-01

Abstract

The extinguishing of the offence for restorative conduct From the analysis of the reform the most critical issues do not concern the organic part on restorative justice, but the one relating to the connection with the trial system. Uncertainty about timing, access criteria and the effects that participation in a restorative program can concretely produce on the outcome of the criminal proceedings may discourage the use of restorative justice, especially at an early stage of the proceedings. The considerations are different for offenses prosecuted on the injured party's complaint. In these cases, the two paradigms, judicial and restorative, happily coexist and feed off each other. Also, the discipline introduced by Article 129-bis, paragraph 4, of the Code of Criminal Procedure appears less exempt from criticism. Moreover, the positive experiences that have been recorded in the field of juvenile justice sector should be preserved. But, at the same time, it is necessary to suggest solutions to ensure that the trial does not completely lose its function of ascertaining responsibilities in favour of restorative o educational purposes.
2023
Dall’analisi della riforma le maggiori criticità non riguardano la parte organica sulla giustizia riparativa, ma quella relativa al momento di collegamento con il sistema processuale. L’incertezza sui tempi, sui criteri di accesso e sugli effetti che la partecipazione a un programma riparativo può concretamente produrre sull'esito del procedimento penale può scoraggiare il ricorso alla giustizia riparativa, soprattutto nelle prime fasi del procedimento. Le considerazioni sono diverse per i reati perseguiti a querela della parte lesa. In questi casi, i due paradigmi, giudiziario e riparativo, coesistono felicemente e si alimentano a vicenda. Anche la disciplina introdotta dall’art. 129-bis, comma 4, c.p.p. appare meno esente da critiche. Inoltre, le esperienze positive che si sono registrate nel settore minorile vanno preservate. Ma, allo stesso tempo, è necessario suggerire soluzioni per far sì che il processo non perda completamente la sua funzione di accertamento della responsabilità in nome di finalità riparative o educative.
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