Nel rapporto di lavoro carcerario alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria, il detenuto ha diritto, ai sensi degli artt. 36 Cost. e 22 l. n. 354/1975, ad una retribuzione parametrata ai due terzi del trattamento economico previsto dal CCNL vigente al momento della prestazione. L’omesso adeguamento della retribuzione agli incrementi contrattuali dà diritto alle relative differenze retributive. La competenza territoriale a decidere tali controversie spetta al giudice del lavoro secondo il criterio della sede dell'azienda ex art. 413, comma 2, c.p.c., e non quello previsto per il pubblico impiego dal comma 5, dovendosi qualificare il rapporto come di natura privatistica e identificando nel Ministero della Giustizia il centro di direzione e coordinamento assimilabile alla sede aziendale. Il termine di prescrizione dei crediti retributivi non decorre in costanza di rapporto, bensì dalla sua cessazione, in ragione della particolare condizione di “metus” del lavoratore detenuto. Grava sull’Amministrazione l’onere di provare l’eventuale cessazione di distinti rapporti di lavoro idonea a far decorrere la prescrizione.
Il lavoro penitenziario: unicità del rapporto, decorrenza della prescrizione e diritto alla giusta retribuzione
giuseppe berretta
Writing – Original Draft Preparation
2026-01-01
Abstract
Nel rapporto di lavoro carcerario alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria, il detenuto ha diritto, ai sensi degli artt. 36 Cost. e 22 l. n. 354/1975, ad una retribuzione parametrata ai due terzi del trattamento economico previsto dal CCNL vigente al momento della prestazione. L’omesso adeguamento della retribuzione agli incrementi contrattuali dà diritto alle relative differenze retributive. La competenza territoriale a decidere tali controversie spetta al giudice del lavoro secondo il criterio della sede dell'azienda ex art. 413, comma 2, c.p.c., e non quello previsto per il pubblico impiego dal comma 5, dovendosi qualificare il rapporto come di natura privatistica e identificando nel Ministero della Giustizia il centro di direzione e coordinamento assimilabile alla sede aziendale. Il termine di prescrizione dei crediti retributivi non decorre in costanza di rapporto, bensì dalla sua cessazione, in ragione della particolare condizione di “metus” del lavoratore detenuto. Grava sull’Amministrazione l’onere di provare l’eventuale cessazione di distinti rapporti di lavoro idonea a far decorrere la prescrizione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


