Il termine concesso dall’art. 2 della legge n. 604 del 1966 al lavoratore per avere conoscenza delle ragioni che hanno indotto parte datoriale ad irrogare il provvedimento di recesso, ha carattere ordinatorio; ne consegue che il suo mancato rispetto non comporta l’applicazione della disciplina della decadenza ex art. 6 della legge n. 604 del 1966. Il datore di lavoro che abbia spontaneamente comunicato i motivi di licenziamento ove non in tal senso obbligato, e quindi anche in presenza di una richiesta tardiva, accetta consapevolmente il rischio di rimettere in termini il prestatore di lavoro quanto alla facoltà di impugnare l’atto risolutorio entro sessanta giorni dalla loro divulgazione e, quindi, di contestarne i presupposti.
Inutile decorso del termine di quindici giorni ex art. 2 L. 604/1966 per la richiesta dei motivi di licenziamento e rinuncia del datore di lavoro a far valere la decadenza
GABRIELE, ALESSIA
2006-01-01
Abstract
Il termine concesso dall’art. 2 della legge n. 604 del 1966 al lavoratore per avere conoscenza delle ragioni che hanno indotto parte datoriale ad irrogare il provvedimento di recesso, ha carattere ordinatorio; ne consegue che il suo mancato rispetto non comporta l’applicazione della disciplina della decadenza ex art. 6 della legge n. 604 del 1966. Il datore di lavoro che abbia spontaneamente comunicato i motivi di licenziamento ove non in tal senso obbligato, e quindi anche in presenza di una richiesta tardiva, accetta consapevolmente il rischio di rimettere in termini il prestatore di lavoro quanto alla facoltà di impugnare l’atto risolutorio entro sessanta giorni dalla loro divulgazione e, quindi, di contestarne i presupposti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.