L'a. mette in discussione l'orientamento consolidato secondo cui, almeno in età classica, il venditore sarebbe stato tenuto ad assicurare al compratore non il trasferimento della proprietà, ma solo il pacifico possesso della cosa venduta. A giudizio dell'a. la situazione era infatti più complessa e si ricollegava alla articolazione che le situazioni proprietarie avevano ricevuto. Il venditore era in realtà tenuto ad attuare in capo al compratore una situazione di appartenenza che non era necessariamente il dominium, ma che doveva essere comunque di tipo "proprietario" (tutelata cioè in rem): in bonis habere, proprietà peregrina o altre situazioni similari.

Il contenuto dell'obbligazione del venditore nel pensiero dei giuristi dell'età imperiale

CRISTALDI, SALVATORE ANTONIO
2007-01-01

Abstract

L'a. mette in discussione l'orientamento consolidato secondo cui, almeno in età classica, il venditore sarebbe stato tenuto ad assicurare al compratore non il trasferimento della proprietà, ma solo il pacifico possesso della cosa venduta. A giudizio dell'a. la situazione era infatti più complessa e si ricollegava alla articolazione che le situazioni proprietarie avevano ricevuto. Il venditore era in realtà tenuto ad attuare in capo al compratore una situazione di appartenenza che non era necessariamente il dominium, ma che doveva essere comunque di tipo "proprietario" (tutelata cioè in rem): in bonis habere, proprietà peregrina o altre situazioni similari.
2007
8814136025
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