La clausola di un contratto di assicurazione che prevede l’intrasmissibilità del diritto all’indennizzo nel caso in cui l’assicurato muoia prima della concreta liquidazione dell’indennità stessa non riguarda l’oggetto del contratto,né il rischio garantito ma rappresenta una “limitazione” della responsabilità dell’assicuratore. Una simile clausola è vessatoria e, quindi, ai sensi dell’art. 36, comma 1, cod. consumo (d.lgs. n. 206/2005), è da dichiararsi nulla, anche se munita di “doppia sottoscrizione”, ferma restando la validità del contratto.
Indennizzo per invalidità permanente:natura vessatoria della clausola di intrasmissibilità agli eredi
sciarrino
2017-01-01
Abstract
La clausola di un contratto di assicurazione che prevede l’intrasmissibilità del diritto all’indennizzo nel caso in cui l’assicurato muoia prima della concreta liquidazione dell’indennità stessa non riguarda l’oggetto del contratto,né il rischio garantito ma rappresenta una “limitazione” della responsabilità dell’assicuratore. Una simile clausola è vessatoria e, quindi, ai sensi dell’art. 36, comma 1, cod. consumo (d.lgs. n. 206/2005), è da dichiararsi nulla, anche se munita di “doppia sottoscrizione”, ferma restando la validità del contratto.File in questo prodotto:
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