In conformità con quanto disposto dall’art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002, Testo Unico sulle Spese di Giustizia l’entità del contributo unificato tributario deve essere necessariamente calcolata muovendo dal numero degli atti in concreto impugnati. In questa prospettiva, l’eventuale riunione dei ricorsi operata dal giudice tributario non determina alcuna mutazione ai fini del calcolo del contributo dovuto, dovendosi semplicemente guardare al numero di atti impugnati.

In caso di riunione procedimentale il contributo unificato tributario dovuto per ogni atto impugnato

ANDREA PURPURA
2018-01-01

Abstract

In conformità con quanto disposto dall’art. 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002, Testo Unico sulle Spese di Giustizia l’entità del contributo unificato tributario deve essere necessariamente calcolata muovendo dal numero degli atti in concreto impugnati. In questa prospettiva, l’eventuale riunione dei ricorsi operata dal giudice tributario non determina alcuna mutazione ai fini del calcolo del contributo dovuto, dovendosi semplicemente guardare al numero di atti impugnati.
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