Il soggetto notificatario, che contesti la validità del procedimento di notificazione dell’atto tributario, ha l’onere di fornire la prova contraria, deve cioè dimostrare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità indicate dall’art. 139, secondo comma, c.p.c. (in particolare: “persona di famiglia” o “addetta alla casa”), ovvero l’occasionalità della presenza, in casa propria, dello stesso consegnatario. Ciò in quanto si può ragionevolmente presumere che una “persona di famiglia” consegni l’atto al destinatario, mentre, al contrario, un’identica inferenza logica è preclusa se il notificatario (che contesti la validità della notifica) provi la mera occasionalità della presenza, in casa propria, del consegnatario.
Necessaria la prova della presenza occasionale per contestare la notifica dell’atto a “persona di famiglia”.
ANDREA PURPURA
2019-01-01
Abstract
Il soggetto notificatario, che contesti la validità del procedimento di notificazione dell’atto tributario, ha l’onere di fornire la prova contraria, deve cioè dimostrare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità indicate dall’art. 139, secondo comma, c.p.c. (in particolare: “persona di famiglia” o “addetta alla casa”), ovvero l’occasionalità della presenza, in casa propria, dello stesso consegnatario. Ciò in quanto si può ragionevolmente presumere che una “persona di famiglia” consegni l’atto al destinatario, mentre, al contrario, un’identica inferenza logica è preclusa se il notificatario (che contesti la validità della notifica) provi la mera occasionalità della presenza, in casa propria, del consegnatario.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.