Il dibattuto tema dell’onere della prova in materia di transfer pricing ha trovato chiarimenti nella sentenza della Commissione tributaria regionale Lombardia n. 376/2019, la quale ha ribadito che ricade sull’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare l’esistenza di transazioni tra imprese collegate, con evidenti discrepanze rispetto a transazioni dello stesso genere su mercato indipendente, mentre il contribuente, secondo le regole ordinarie di vicinanza della prova, di cui all’art. 2697 c.c., deve dimostrare che le transazioni sono intervenute per valori di mercato da considerarsi normali, ex art. 9, comma 3, T.U.I.R. Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate, oltre ad avere adottato uno strumento di valutazione considerato, a pieno titolo, inadeguato (il c.d. TNMM o Transactional Net Margin Method), ha, altresì, errato, probabilmente in conseguenza del metodo utilizzato, nell’identificare i comparables, non fornendo, in ogni caso, alcuna prova sufficiente a fondare la propria attività di accertamento.

Accertamenti da transfer pricing ed assolvimento dell’onus probandi.

PURPURA, ANDREA
2019-01-01

Abstract

Il dibattuto tema dell’onere della prova in materia di transfer pricing ha trovato chiarimenti nella sentenza della Commissione tributaria regionale Lombardia n. 376/2019, la quale ha ribadito che ricade sull’Amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare l’esistenza di transazioni tra imprese collegate, con evidenti discrepanze rispetto a transazioni dello stesso genere su mercato indipendente, mentre il contribuente, secondo le regole ordinarie di vicinanza della prova, di cui all’art. 2697 c.c., deve dimostrare che le transazioni sono intervenute per valori di mercato da considerarsi normali, ex art. 9, comma 3, T.U.I.R. Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate, oltre ad avere adottato uno strumento di valutazione considerato, a pieno titolo, inadeguato (il c.d. TNMM o Transactional Net Margin Method), ha, altresì, errato, probabilmente in conseguenza del metodo utilizzato, nell’identificare i comparables, non fornendo, in ogni caso, alcuna prova sufficiente a fondare la propria attività di accertamento.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11387/135339
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