La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha riconosciuto il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa al versamento di un acconto anche in caso di mancata consegna del bene, ponendo tuttavia, quale unica e soltanto eventuale causa di indetraibilità dell’imposta de qua, la circostanza per la quale il potenziale acquirente non avesse, o non potesse non avere, contezza dell’incerta realizzabilità dell’operazione. ABBONATI ALLA RIVISTA
Ammissibile la detrazione IVA anche in caso di operazione non perfezionata
	
	
	
		
		
		
		
		
	
	
	
	
	
	
	
	
		
		
		
		
		
			
			
			
		
		
		
		
			
			
				
				
					
					
					
					
						
							
						
						
					
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			
			
		
		
		
		
	
ANDREA PURPURA
			2019-01-01
Abstract
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha riconosciuto il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa al versamento di un acconto anche in caso di mancata consegna del bene, ponendo tuttavia, quale unica e soltanto eventuale causa di indetraibilità dell’imposta de qua, la circostanza per la quale il potenziale acquirente non avesse, o non potesse non avere, contezza dell’incerta realizzabilità dell’operazione. ABBONATI ALLA RIVISTAFile in questo prodotto:
	
	
	
    
	
	
	
	
	
	
	
	
		
			
				
			
		
		
	
	
	
	
		
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