La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha riconosciuto il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa al versamento di un acconto anche in caso di mancata consegna del bene, ponendo tuttavia, quale unica e soltanto eventuale causa di indetraibilità dell’imposta de qua, la circostanza per la quale il potenziale acquirente non avesse, o non potesse non avere, contezza dell’incerta realizzabilità dell’operazione. ABBONATI ALLA RIVISTA

Ammissibile la detrazione IVA anche in caso di operazione non perfezionata

ANDREA PURPURA
2019-01-01

Abstract

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha riconosciuto il diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto relativa al versamento di un acconto anche in caso di mancata consegna del bene, ponendo tuttavia, quale unica e soltanto eventuale causa di indetraibilità dell’imposta de qua, la circostanza per la quale il potenziale acquirente non avesse, o non potesse non avere, contezza dell’incerta realizzabilità dell’operazione. ABBONATI ALLA RIVISTA
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11387/136440
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