Con la nota in esame, l’Autrice riflette sul particolare strumento di tutela riconosciuto ai creditori del rinunziante all’eredità valutando, stante l’infelice formulazione dell’art. 524 c.c., se tale rimedio possa considerarsi un caso di impugnazione della rinunzia, di opposizione alla stessa o di accettazione dell’eredità “in nome e per conto” del debitore rinunziante. Vengono altresì valutate le conseguenze della rinunzia all’eredità in caso di fallimento e di liquidazione del patrimonio (artt. 14 ter ss. L. n. 3/2012) del rinunziante. Da ultimo, l’A. si sofferma sul presupposto della dannosità della rinunzia e se, nel caso di eredità attiva, debba comunque valutarsi in concreto il danno tenendo conto di un’eventuale collazione ed imputazione da farsi da parte del chiamato.
Impugnazione, opposizione, accettazione o accettazione “in nome e per conto”: ancora dubbi sulla natura dell’azione ex art. 524 c.c.
sciarrino vera
2021-01-01
Abstract
Con la nota in esame, l’Autrice riflette sul particolare strumento di tutela riconosciuto ai creditori del rinunziante all’eredità valutando, stante l’infelice formulazione dell’art. 524 c.c., se tale rimedio possa considerarsi un caso di impugnazione della rinunzia, di opposizione alla stessa o di accettazione dell’eredità “in nome e per conto” del debitore rinunziante. Vengono altresì valutate le conseguenze della rinunzia all’eredità in caso di fallimento e di liquidazione del patrimonio (artt. 14 ter ss. L. n. 3/2012) del rinunziante. Da ultimo, l’A. si sofferma sul presupposto della dannosità della rinunzia e se, nel caso di eredità attiva, debba comunque valutarsi in concreto il danno tenendo conto di un’eventuale collazione ed imputazione da farsi da parte del chiamato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.